NORMATIVA PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

Obiettivi:

L’Articolo 2 del D. Lgs. n. 81/08 definisce come «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; Secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori – DDL n. 221/CSR del 21/12/2011, il corso mira a fornire una migliore conoscenza del ruolo che il dirigente deve ricoprire nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, illustrando limiti e sfaccettature, i principi dello stile di leadership applicabile e, non ultimo, le implicazioni penali in comportamenti e/o omissioni

Durata:

16 ore

Certificazione:

Attestato di frequenza e profitto.

Contenuti:

MODULO 1 – GIURIDICO NORMATIVO

  • Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
  • Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
  • Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa
  • Delega di funzioni; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
  • La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.
  • I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.

MODULO 2 – GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

  • Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D. Lgs. N. 81/08)
  • Gestione della documentazione tecnico amministrativa
  • Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
  • Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze
  • Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D. Lgs. 81/08
  • Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

MODULO 3 – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI

  • Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi
  • Il rischio da stress lavoro-correlato
  • Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale
  • Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto
  • Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio
  • La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti
  • I dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria.

MODULO 4 – COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

  • Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
  • Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale
  • Tecniche di comunicazione
  • Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti
  • Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  • Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Chi deve/può frequentare il corso

Dirigenti così definiti dall’art. 2 comma 1 lettera d D.Lgs. 81/08: Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

Personale già assunto: Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i dirigenti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore dell’ accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’ accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita’ di svolgimento dei corsi.

Personale di nuova assunzione: ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 gg dall’assunzione.

La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.