NORMATIVA PER LA FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Obiettivi:
L’Articolo 2 del D. Lgs. n. 81/08 definisce come «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; Secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori – DDL n. 221/CSR del 21/12/2011, il corso mira a fornire una migliore conoscenza del ruolo che il dirigente deve ricoprire nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro, illustrando limiti e sfaccettature, i principi dello stile di leadership applicabile e, non ultimo, le implicazioni penali in comportamenti e/o omissioni
Durata:
16 ore
Certificazione:
Attestato di frequenza e profitto.
Contenuti:
MODULO 1 – GIURIDICO NORMATIVO
- Il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive
- Soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. n. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa
- Delega di funzioni; la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- La “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.
- I sistemi di qualificazione delle imprese e la patente a punti in edilizia.
MODULO 2 – GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA
- Modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D. Lgs. N. 81/08)
- Gestione della documentazione tecnico amministrativa
- Obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione
- Organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze
- Modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’art. 18 del D. Lgs. 81/08
- Ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
MODULO 3 – INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI
- Criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi
- Il rischio da stress lavoro-correlato
- Il rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale
- Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto
- Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio
- La considerazione degli infortuni mancati e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti
- I dispositivi di protezione individuale; la sorveglianza sanitaria.
MODULO 4 – COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
- Competenze relazionali e consapevolezza del ruolo
- Importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale
- Tecniche di comunicazione
- Lavoro di gruppo e gestione dei conflitti
- Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- Natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Chi deve/può frequentare il corso
Dirigenti così definiti dall’art. 2 comma 1 lettera d D.Lgs. 81/08: Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
Personale già assunto: Non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i dirigenti che abbiano frequentato – entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore dell’ accordo – corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’ accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalita’ di svolgimento dei corsi.
Personale di nuova assunzione: ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima dell’adibizione alle proprie attività, il percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 gg dall’assunzione.
La formazione dei dirigenti sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.