ADDETTO ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE – LIVELLO DI RISCHIO BASSO

Obiettivi:

Sulla base di quanto disposto dal D.M. 10/3/98, in ottemperanza al D. Lgs. 81/08, tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro (quale ad esempio gli addetti all’utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera o impiegati in ambienti classificati a medio o alto rischio incendio) devono ricevere una adeguata informazione e una specifica formazione antincendio. Obiettivo di questo modulo formativo è proprio quello di fornire ai lavoratori che vi parteciperanno le nozioni necessarie per la prevenzione e la gestione degli incendi.

Durata:

4 ore

Certificazione:

Attestato di frequenza e profitto.

Contenuti:

  1. L’INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA)
    • Principi sulla combustione;
    • prodotti della combustione;
    • sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
    • effetti dell’incendio sull’uomo;;
    • divieti e limitazioni di esercizio;
    • misure comportamentali;
  2. PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ORA)
    • principali misure di protezione antincendi;
    • evacuazione in caso di incendio;
    • chiamata dei soccorsi;
  3. ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)
    • Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
    • esercitazioni sull’uso degli estintori portatili;

Chi deve/può frequentare il corso

La formazione è obbligatoria per chi è incaricato dall’azienda, in accordo con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di gestire le misure antincendio ed evacuazione dei lavoratori nelle aziende a basso rischio di incendio.

Aggiormanento

Il D.Lgs 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento per gli addetti antincendio. In base all’articolo 37 comma 9 del D. Lgs 81/08 i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Il 23/02/2011 con lettera circolare n. 12653 del Ministero dell’Interno, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Centrale per la formazione ha fornito ai Comandi Provinciali del VV.F. indicazioni sui programmi, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento. Per quanto concerne la periodicità, si ritiene applicabile la medesima del D.M. 388/03 per gli addetti al Primo Soccorso che indica, la necessità di un aggiornamento ogni 3 anni.